Le disposizioni si applicano a tutte le liste studentesche e ai relativi candidati, nel rispetto della normativa vigente e del calendario elettorale ufficiale dell’istituto.
1. Periodo della propaganda
- La propaganda elettorale è consentita nel periodo previsto dall’art. 35 dell’OM 215/1991 e dal calendario ufficiale comunicato dall’istituto.
- Per le elezioni del 22 e 23 novembre 2026, il periodo di propaganda è indicativamente individuato dal 4 al 20 novembre 2026, da confermare sulla base delle disposizioni ufficiali applicabili.
- Le riunioni di presentazione dei programmi e la distribuzione del materiale devono rispettare le scadenze e le modalità previste dalla normativa.
- Al termine del periodo consentito, non sono ammesse ulteriori iniziative di propaganda negli spazi scolastici.
2. Materiali elettorali
- Ogni lista può presentare il proprio programma mediante volantini, manifesti, locandine e altri materiali informativi coerenti con la finalità elettorale.
- I materiali cartacei devono essere collocati esclusivamente negli spazi individuati dall’istituto.
- Le liste devono rispettare gli spazi assegnati alle altre liste e non rimuovere, coprire o danneggiare i materiali altrui.
- I materiali non devono contenere minacce, insulti, dati personali diffusi illecitamente o contenuti lesivi della dignità delle persone.
- Non è consentito utilizzare il nome o il logo dell’istituto in modo da far intendere che la scuola sostenga una specifica lista.
3. Assemblee e presentazioni
- Le liste possono richiedere iniziative di presentazione dei candidati e dei programmi secondo le procedure e i termini previsti dall’OM 215/1991.
- Le richieste devono essere inoltrate al dirigente scolastico entro il termine stabilito dalla normativa e dalla circolare elettorale dell’istituto.
- Per le votazioni del 22 e 23 novembre 2026, il termine ordinario del decimo giorno antecedente cade indicativamente il 12 novembre 2026; la scadenza effettiva dovrà essere confermata dalla scuola.
- Le iniziative si svolgono nelle modalità autorizzate, garantendo condizioni di accesso e opportunità equivalenti a tutte le liste.
- Le attività devono rispettare l’organizzazione scolastica e non compromettere il regolare svolgimento delle lezioni.
4. Comunicazioni digitali
- La propaganda sui canali ufficiali della scuola è consentita esclusivamente secondo le modalità stabilite dall’istituto.
- La pubblicazione su profili personali e gruppi di messaggistica deve rispettare la normativa sulla protezione dei dati personali e i diritti delle persone.
- Non è consentito utilizzare account, mailing list o recapiti acquisiti tramite la scuola per finalità diverse da quelle autorizzate.
- Le liste devono evitare comunicazioni ingannevoli che attribuiscano alla scuola dichiarazioni o sostegni inesistenti.
- Eventuali spazi digitali messi a disposizione dalla scuola devono essere accessibili alle liste secondo criteri uniformi e trasparenti.
5. Sostegni e contributi esterni
- Ogni lista è invitata a dichiarare preventivamente alla scuola eventuali contributi economici, materiali o servizi gratuiti ricevuti da soggetti esterni per la propaganda.
- La dichiarazione dovrebbe indicare il soggetto erogante, la natura del contributo e, ove possibile, il valore stimato.
- Non sono ammessi accordi che prevedano promesse di favori, vantaggi o trattamenti privilegiati in cambio del sostegno elettorale.
- L’utilizzo di marchi, loghi o materiali promozionali commerciali deve essere segnalato preventivamente al dirigente scolastico.
- La scuola verifica eventuali limiti e divieti sulla base della normativa vigente e delle disposizioni legittimamente adottate.
6. Condotte non ammesse
Durante la propaganda non sono consentiti:
- la distribuzione di materiale al di fuori del periodo autorizzato;
- l’ostacolo alle iniziative delle altre liste;
- il danneggiamento o la rimozione dei materiali elettorali altrui;
- l’uso improprio di spazi, attrezzature, simboli o canali ufficiali della scuola;
- la distribuzione di omaggi finalizzati a condizionare il voto;
- comportamenti intimidatori, discriminatori o lesivi della libertà di scelta degli elettori;
- l’utilizzo di risorse scolastiche o di dati personali per finalità elettorali non autorizzate.
7. Segnalazioni e verifiche
Le eventuali segnalazioni devono essere trasmesse al dirigente scolastico o alla commissione elettorale, secondo le rispettive competenze.
Le situazioni segnalate saranno esaminate sulla base dei fatti documentati e delle norme applicabili. Prima di adottare eventuali provvedimenti, sarà data alla lista interessata la possibilità di fornire chiarimenti, nel rispetto delle competenze degli organi coinvolti.
8. Parità di trattamento
Le presenti disposizioni sono comunicate contemporaneamente a tutte le liste e si applicano in modo uniforme, senza favoritismi o discriminazioni.
Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alla normativa vigente in materia di elezioni degli organi collegiali e alle disposizioni organizzative dell’istituto.
La Dirigente Scolastica
ANNA MARIA BILANCIA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3 comma 2 D. L.gs n.39 del 12/02/1993
0