Consenso dei genitori
A partire dall'anno scolastico 2026/2027, le scuole devono aggiornare il Patto educativo di corresponsabilità, informando le famiglie che per alcune attività riguardanti la sessualità sarà necessario il consenso informato preventivo scritto dei genitori o dello studente maggiorenne.
Il consenso è richiesto per attività:
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extracurriculari;
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eventualmente inserite nel Piano triennale dell’offerta formativa (PTOF);
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realizzate nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa.
Quando NON serve il consenso
Non è necessario il consenso preventivo per le normali attività curricolari previste dalle Indicazioni nazionali, ad esempio quelle riguardanti:
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apparati riproduttivi;
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funzioni riproduttive e concepimento;
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sviluppo puberale;
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sessualità;
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malattie sessualmente trasmissibili.
Non serve inoltre per le attività di Educazione civica relative al rispetto della persona, alla dignità, all’empatia, alla prevenzione della violenza e delle discriminazioni.
Come viene richiesto il consenso
La scuola deve chiedere il consenso almeno 7 giorni prima dell'attività, mettendo a disposizione delle famiglie il materiale didattico che verrà utilizzato.
La richiesta deve spiegare chiaramente:
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finalità e obiettivi educativi;
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contenuti e argomenti;
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modalità di svolgimento;
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eventuale presenza di esperti esterni, che devono avere adeguata esperienza professionale, scientifica o accademica.
In sintesi: la nuova normativa distingue tra la normale educazione curricolare, che continua a essere svolta secondo i programmi scolastici, e le attività extracurricolari o di ampliamento dell'offerta formativa che trattano specificamente temi legati alla sessualità, per le quali viene previsto il consenso informato preventivo.
Legge 9 giugno 2026, n. 104. Disposizioni in materia di consenso informato in ambito scolastico
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